Norme sull' uso della lingua nel processo
Il diritto all'uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli uffici giudiziari rientra tra i diritti fondamentali per i cittadini della provincia di Bolzano, in quanto tutelato da norme costituzionali.
Nella nostra Regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana ai sensi dell’art.99 dello Statuto di Autonomia.
Il successivo articolo 100 garantisce il diritto all’uso della lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, dei concessionari di quest'ultima, così come con gli uffici giudiziari e tributari. Gli organi giudiziari hanno pertanto l'obbligo di adeguarsi negli atti dell'ufficio e nelle comunicazioni alla lingua (tutt'al più presunta) del cittadino.Le disposizioni di attuazione di questi principi sono state adottate con Decreto del Presidente della Repubblica dd. 15.07.1988, n. 574. Tali norme sono state successivamente modificate con il D.Lgs. 283/2001 e da ultimo con il D.Lgs.124/2005.
Per proseguire:
Breve cronistoria
Come noto in Provincia di Bolzano la maggior parte della popolazione è di lingua tedesca e costituisce a livello nazionale una minoranza linguistica riconosciuta. Ciò ha portato alla costituzione della regione a statuto speciale e al suo interno delle due province autonome di Bolzano e Trento. Nell’ambito delle speciali disposizioni per la tutela delle minoranze linguistiche, quella fondamentale è costituita dall’art. 100 dello Statuto di Autonomia (D.P.R. 31-08-1972, n. 670, Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), secondo la quale “I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonchè con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa. …”
A tale norma di rango costituzionale è stata data attuazione con il D.P.R.574/1988, entrato in vigore quattro anni dopo per dare tempo agli uffici giudiziari di adeguarsi alle nuove norme. Si sono poi succedute delle modifiche con il D.Lgs.283/2001, i cui effetti principali erano limitare la possibilità delle parti di modificare la lingua nei procedimenti civili e sanzionare con la nullità assoluta la violazione delle norme sull’uso della lingua nei procedimenti civili (nel processo penale le nullità era già tutte assolute) e successivamente con il D.Lgs. 124/2005, con cui si è andati nella direzione opposta, favorendo l’accordo sull’utilizzo di un’unica lingua e introducendo generalizzato potere delle parti di rinunciare alle traduzioni. Ciò soprattutto in quanto l’alto numero dei procedimenti bilingui sorti in seguito alle modifiche del 2001 aveva portato alla paralisi di tali processi, anche in considerazione dello scarso numero di interpreti assunti fino ad oggi (circa 1/10 di quelli previsti).
Processo civile
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Notifica di atti in lingua diversa dalla propria
Chiunque riceva la notifica di un atto o documento può, entro 15 giorni dalla data della notificazione, richiedere la traduzione nell’altra lingua (italiana o tedesca). La richiesta deve essere notificata tramite l’ufficiale giudiziario al mittente dell’atto (in pratica si redige un semplice documento in almeno 2 copie dipende dal numero delle parti per le quali la notifica è stata fatta con il quale si comunica di aver ricevuto l’atto e che si vuole ottenere la traduzione nell’altra lingua). La traduzione deve essere notificata nei successivi 15 giorni ed è, purtroppo, a cura e spese della parte che deve eseguire la notifica.
La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione.In casi di eccezionale urgenza il giudice può autorizzare l’esecuzione provvisoria anche in pendenza del termine, su istanza di parte (ad es. il giudice potrebbe autorizzare l’esecuzione di un sequestro, anche se non è ancora stata notificata la traduzione; tuttavia il termine per eventuali opposizioni non potrà che decorrere dalla notifica della traduzione).
Notifica di atti fuori della provincia di Bolzano
Gli atti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.
Citazione in giudizio
Chi inizia una causa può scegliere la lingua che preferisce. Se le parti convenute in giudizio scelgono anch’esse la stessa lingua il processo è monolingue, altrimenti diventa bilingue. La pubblica amministrazione si deve in ogni caso adeguare alla lingua dell’altra parte (se però le parti sono più d’una e usano lingue diverse non è ancora chiaro se sia obbligata ad usarle entrambe contemporaneamente).
Processo monolingue
In teoria nel processo monolingue tutto si dovrebbe svolgere in un’unica lingua; vi sono tuttavia delle eccezioni. I testimoni vengono infatti sentiti nella lingua da essi prescelta ed anche la verbalizzazione avviene in tale lingua. La parte (di persona) o il suo procuratore speciale (anche l’avvocato, purché nel mandato gli si abbia espressamente conferito tale potere) possono chiedere la traduzione, ma non oltre la fine dell’udienza. Ciò significa che finita l’udienza senza la richiesta di traduzione questa deve essere fatta a propria cura e spese. Si tenga peraltro presente che la traduzione non è simultanea e che comunque ci vorranno delle settimane per ottenerla dal tribunale; ciò comporta anche il rischio di non sapere cosa abbia detto un testimone fino alla consegna della traduzione. Anche nel caso venga disposta una perizia, il consulente usa la lingua da lui scelta; la traduzione deve essere chiesta dalla parte (di persona) o dal suo procuratore speciale (v. sopra), ma nel più ampio termine di 30 giorni dalla comunicazione del deposito.
Processo bilingue
Quando due parti del processo usano lingue diverse (italiana o tedesca) il processo è bilingue. Ogni parte usa la propria lingua, senza obbligo di traduzione. Ad ogni udienza viene peraltro redatto un verbale: ogni parte verbalizza nella propria lingua, ma l’altra parte o il suo procuratore speciale possono chiedere, nell’udienza stessa, che sia redatto in entrambe le lingue: in questo caso la traduzione deve essere immediata. Come già detto sopra se la richiesta non avviene nella stessa udienza la traduzione deve essere fatta a propria cura e spese. Tutti i provvedimenti del giudice devono essere bilingui, salvo rinuncia della parte che vi abbia interesse.
Gli atti e i documenti di parte invece sono tradotti a cura e spese dell’ufficio solo alle seguenti condizioni:
1) che a richiederlo sia una parte non residente (o non avente sede) in provincia di Bolzano;
2) che la richiesta (questa volta al giudice) sia fatta entro 30 giorni dalla comunicazione o dal deposito.
Il giudice è obbligato a far tradurre tutti gli atti; può invece escludere i documenti che ritenga manifestamente irrilevanti (si tenga però presente che il giudice è comunque libero di utilizzarli in seguito per la decisione, anche se li aveva esclusi dalla traduzione). Il processo bilingue si trasforma in monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa lingua. La richiesta (questa è una delle novità più rilevanti del D.P.R.124/05) può essere fatta in ogni stato e grado del procedimento (peraltro il giudizio in Cassazione si svolge sempre in lingua italiana) ed è irrevocabile.
Sanzioni
La violazione delle norme relative all’uso della lingua nel processo civile è causa di nullità rilevabile d’ufficio di tutti gli atti redatti nella lingua diversa. Si tratta di una sanzione molto grave e del tutto sconosciuta al processo civile, in cui la quasi totalità delle nullità è sanabile. Addirittura è previsto che possa essere eccepita anche da chi vi ha concorso a determinarla, per cui può verificarsi il caso di una parte che acconsenta all’utilizzo dell'altra lingua in un caso o in una forma non permessa dalle norme citate e poi essa stessa impugni la sentenze eccependo la nullità degli atti. Occorre quindi prestare molta attenzione al rigoroso rispetto della normativa.
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Procedimenti amministrativi, contabili e tributari
Nei procedimenti amministrativi, contabili e tributari davanti agli organi aventi sede in Provincia di Bolzano o anche in Provincia di Trento se aventi competenza anche in provincia di Bolzano si osservano le norme del processo civile, in quanto compatibili.
Processo penale
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Obbligo di richiedere la lingua materna
Il principio cardine dell’uso della lingua nel processo penale è dettato dalla madre lingua dell’indagato-imputato. In caso di arresto, fermo, esecuzione di misura cautelare e in ogni caso in cui un atto viene posto in essere nei confronti di una persona presente, sussiste l’obbligo di richiedere la lingua materna e di utilizzare tale lingua per tutti gli atti successivi. Il concetto di lingua materna non ha nulla a che vedere con la dichiarazione di appartenenza linguistica che ogni persona residente in provincia di Bolzano deve rendere in occasione del censimento.
La persona può ovviamente decidere liberamente quale sia la sua lingua materna e la risposta dell’interessato non è in alcun modo sindacabile; tuttavia il legislatore ha preferito parlare di lingua materna anziché di lingua prescelta (come ad es. con riferimento ai testi nel processo civile), nel timore che le forze di Polizia inducessero i soggetti richiesti a scegliere la lingua che risultasse più facile da usare per esse stesse (normalmente, l’italiana).
Obbligo di traduzione degli atti
Avvenuta la dichiarazione di cui al punto precedente tutti gli atti già formati in lingua diversa devono essere tradotti se devono essere messi a disposizione dell’indagato (cioè in caso di applicazione di misura cautelare o al più tardi con la comunicazione della conclusione delle indagini preliminari).
Modifica della lingua con diritto alla traduzione degli atti precedenti
Nell’ipotesi che una persona abbia notizia di un procedimento a suo carico e della lingua in cui sono state svolte le indagini può, nel termine perentorio di 15 giorni, chiedere che il procedimento prosegua nell’altra lingua; in tal caso tutti gli atti successivi sono redatti nella lingua prescelta ed il pubblico ministero deve tradurre tutti gli atti posti in essere fino a quel momento e, su espressa richiesta, anche dei documenti e delle perizie.
Modifica della lingua senza diritto alla traduzione degli atti precedenti
In ogni caso, in qualsiasi momento del procedimento, la persona sottoposta al procedimento può chiedere che il procedimento prosegua nell’altra lingua; la differenza rispetto all’ipotesi precedente è che in questo caso (cioè dopo il decorso di 15 giorni dalla notifica del primo atto) non si ha diritto alla traduzione degli atti precedenti.
Divieto di modificare la lingua nelle prime 24 ore dalla dichiarazione della lingua materna
Il diritto di modificare la lingua del procedimento, nell’ipotesi che sia stato chiesto di dichiarare la propria lingua materna, può essere esercitato alla condizione che siano trascorse almeno 24 ore dall’arresto, dal fermo, dall’esecuzione di una misura cautelare e comunque dalla richiesta della lingua materna sopra descritta (all’evidente scopo di evitare che, una volta dichiarata la lingua materna, si venga indotti a scegliere l’altra non volontariamente o per compiacere gli organi inquirenti).
La Suprema Corte di Cassazione ha tuttavia stabilito che quando sia stata rispettata la volontà dell’indagato non si verifica alcuna nullità.
Una sola modifica per ogni grado del procedimento
Il cambiamento della lingua è ammesso una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e non oltre l’apertura del dibattimento o la richiesta di giudizio abbreviato ed una sola volta pure nel procedimento di appello, da esercitarsi:
a) in caso di appello del pubblico ministero, non oltre l’apertura del dibattimento;
b) in caso di appello dell’imputato obbligatoriamente insieme all’atto di appello. In tal caso l’atto di appello deve essere redatto nella nuova lingua scelta (vedi tuttavia il paragrafo relativo alle facoltà degli avvocati di fiducia sulle conseguenze della violazione di tale precetto)
Il giudizio di cassazione si svolge sempre e soltanto in lingua italiana, quindi anche il relativo ricorso deve essere redatto in italiano.
Lingua presunta
Nell’ipotesi che l’indagato o l’imputato non sia presente o rifiuti di rispondere, si procede nella lingua presunta, da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona ad un gruppo linguistico ovvero ad altri elementi acquisiti (ad es. intercettazioni in cui un soggetto usa, esclusivamente o prevalentemente, una determinata lingua).
Vi è peraltro da dire che la violazione, anche palese, della scelta della lingua presunta non dà luogo ad alcuna nullità.
Le nullità conseguono solo ed esclusivamente all’avvenuta scelta della lingua.
Facoltà degli avvocati di fiducia
Gli avvocati di madrelingua diversa da quella del processo possono utilizzare la propria lingua per gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono difese. In pratica tale diritto viene riconosciuto per tutti gli interventi diretti al giudice, fermo restando l’obbligo di interrogare i testi nella lingua del processo. Tale facoltà favorisce ovviamente la scelta della lingua materna dell’imputato come lingua del processo, consentendo all’avvocato di pronunciare l’arringa finale al meglio delle proprie possibilità oratorie.
Limitando la norma espressamente tale facoltà agli interventi orali, la Sezione di Bolzano della Corte di Appello di Trento aveva più volte dichiarato inammissibili le impugnazioni redatte in lingua diversa da quella del processo; tuttavia la Corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente annullato tali decisioni ed infine la Corte di Appello si è adeguata.
Recentemente il Tribunale del Riesame (meglio noto come tribunale della libertà) ha nuovamente dichiarato l’inammissibilità di un’istanza di riesame redatta in lingua diversa da quella del processo ma anche tale ordinanza è stata annullata dalla Corte di Cassazione. Si può quindi parlare di orientamento fortemente consolidato del Supremo Collegio nell’escludere sanzioni all’atto scritto redatto in lingua diversa nell’interesse dell’indagato/imputato.
Difensore d’ufficio
Per quanto riguarda il difensore d’ufficio, la Corte Costituzionale, richiesta di valutare la legittimità della diversità di trattamento tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio (v. paragrafo precedente), ha stabilito che solo il rapporto fiduciario consente deroghe all’utilizzo della lingua scelta dall’imputato e tale eccezione non poteva essere estesa al difensore di ufficio, stante la mancanza di rapporto diretto tra imputato e difensore d’ufficio (che viene individuato dall’Autorità Giudiziaria) e che era addirittura auspicabile che imputato e difensore fossero della stessa madrelingua.
Tale sentenza è stata recepita con le modifiche del 2001.
Il Consiglio dell’Ordine, nel dare attuazione a tale norma e dovendo salvaguardare la privacy degli avvocati, ha compilato due distinti elenchi di difensori d’ufficio, uno per i procedimenti in lingua italiana ed uno per i procedimenti in lingua tedesca, pretendendo da ogni avvocato una autodichiarazione ad hoc di capacità di difendere nelle lingue nelle cui liste chiedeva di essere inserito. Ogni difensore d’ufficio quindi deve essere in grado di esercitare il mandato difensivo nella lingua del processo scelta dall’imputato ed in caso di incapacità può essere segnalato al Consiglio dell’Ordine, che può aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti.
Diritto di rendere dichiarazioni nella propria lingua indipendentemente dalla lingua scelta per il processo
Nei primi anni di vigenza del Dpr 574/88 è accaduto che un imputato avesse scelto la lingua italiana al solo scopo di favorire il proprio difensore, scelto non in base alle sue conoscenze linguistiche ma per la fiducia nelle sue capacità di avvocato, senza però essere poi in grado di rendere il proprio interrogatorio nella lingua del processo.
Secondo la tesi più rigorosa, espressa anche da alcuni tra coloro che avevano collaborato alla stesura della norma, l’imputato avrebbe dovuto scegliere tra la possibilità di rendere dichiarazioni nella propria lingua materna e quella di optare per la lingua dell’avvocato di sua fiducia che non fosse in grado di difenderlo nella propria.
La questione approdò quindi davanti alla Corte Costituzionale, la quale sentenziò che i diritti di cui al Dpr 574/88 non sostituiscono gli altri diritti previsti dal codice di procedura penale ma si aggiungono, in quanto ne costituiscono un ampliamento.
Perciò, poiché l’art.109 del codice di procedura penale prevede il diritto per l’appartenente ad una minoranza linguistica di rendere l’interrogatorio nella propria lingua, tale diritto non poteva essere negato anche in presenza di una normativa speciale per l’Alto Adige (come noto in Italia vivono anche altre minoranze linguistiche, per es. una slovena in Friuli).
Con le modifiche introdotte nel 2005 il legislatore ha quindi preso atto di tale pronuncia e approvato una modifica con la quale si è stabilito che l’imputato può rendere l’esame nella propria lingua materna anche se diversa da quella del processo, con immediata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo (salva rinuncia delle parti).
Sanzioni
Come già detto l’errata individuazione della lingua presunta non è causa di alcuna nullità. Le altre violazioni si distinguono in assolute e relative, a seconda della gravità. In ogni caso la nullità derivante dalla mancata traduzione degli atti quando prevista è relativa (cioè deve essere eccepita entro un determinato termine) e comporta unicamente l’obbligo di traduzione senza però che il procedimento debba regredire fino al punto in cui la violazione è stata commessa. Per un’indicazione precisa delle nullità si veda l’art.18 bis del D.P.R.574/88.
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Uso della lingua tedesca fuori della Regione
Come ricordato all’inizio le norme sull’uso della lingua valgono in Provincia di Bolzano ma anche in Trentino per gli uffici giudiziari che abbiano competenza su Bolzano. Il legislatore, forse per una dimenticanza, non ha però considerato che il più vicino tribunale militare è a Verona e che, nella vigenza della leva obbligatoria, aveva un discreto numero di procedimenti provenienti dalla Provincia di Bolzano.
Ancora una volta è stato richiesto l’intervento della Corte Costituzionale, chiamata a valutare la legittimità costituzionale della norma che escludeva l’uso della lingua tedesca innanzi al Tribunale militare. Il giudice delle leggi ha chiarito che le norme sull’uso della lingua, pur essendo diritti soggettivi, non sono in connessione diretta con il diritto di difesa, perché in tal caso dovrebbero essere estese a tutto il territorio nazionale e a tutte le minoranze linguistiche, ma costituiscono norme di particolare favore, non indispensabili per ogni procedimento, per cui esse non possono trovare applicazione fuori dei casi previsti.
Ulteriori diritti per chi non conosce la lingua italiana
La Corte Costituzionale, nell’affrontare la questione di cui al paragrafo precedente, ha chiarito che mentre le norme speciali per l’Alto Adige si applicano anche a chi conosca perfettamente l’italiano, resta salva, in caso di provata non conoscenza della lingua italiana, l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale, in particolare quella di cui all’art.143 che prevede il diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali nel caso non si conosca la lingua italiana.
Tale articolo è stato modificato dal D.Lgs. 32/2014, emanato in attuazione della Direttiva 2010/64/UE sul diritto dell'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Ulteriori diritti per i cittadini UE di lingua tedesca
Emblematico fu il caso di un cittadino austriaco, arrestato per porto abusivo di armi, al quale il tribunale e il pubblico ministero si rivolsero in perfetta lingua tedesca fino a quando si accorsero che era cittadino austriaco e non “cittadino della provincia di Bolzano”: rimase indescrivibile l’espressione del malcapitato nel sentirsi dire che, siccome era austriaco, il processo avrebbe dovuto svolgersi in lingua italiana. Anni dopo il giudice Frötscher rimise la questione alla Corte di Giustizia Europea e questa stabilì che poiché in Alto Adige fare un processo in italiano o in tedesco era equivalente, ogni cittadino dell’Unione Europea di lingua tedesca aveva diritto a richiedere l’applicazione delle norme sull’uso della lingua in suo favore (procedimento C-274/96).
Certificati del casellario giudiziale
I certificati del casellario giudiziale possono essere chiesti sia in lingua italiana che in lingua tedesca. Nel resto d’Italia i certificati devono essere richiesti alla Procura del luogo di nascita (Roma per gli stranieri); i residenti in provincia di Bolzano invece possono richiederli anche alla Procura di Bolzano.
Diritti della minoranza linguistica ladina
Pur essendo meno noto, in Alto Adige esiste anche una minoranza linguistica ladina. I diritti ad essi riconosciuti dal D.P.R. 574/88 sono però molto limitati, addirittura per certi versi minori di quelli garantiti dalla normativa nazionale.Pur avendo infatti il diritto al procedimento in lingua ladina innanzi al Giudice di Pace competente per i territori delle località ladine della Provincia (Brunico e Chiusa), negli altri procedimenti può unicamente essere interrogato o esaminato in lingua ladina, con verbalizzazione nella lingua del processo, mentre l’art.109 c.p.p. non solo impone la verbalizzazione nella lingua minoritaria, ma assicura anche la traduzione degli atti a lui indirizzati.
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