Difesa d’ufficio

    La c.d. “difesa d’ufficio” è la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione all'articolo 24, comma secondo. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

    La disciplina della Difesa d’Ufficio ha subito un recente riordino con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6/2015, istitutivo dell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal CNF.

    Il CNF ha adottato in tale materia il Regolamento per la tenuta ed aggiornamento dell’elenco unico nazionale e la delibera N. 4-A del 22.05.2015, concernente i criteri per la nomina dei difensori d’ufficio e la formazione delle liste separate.

    La domanda di inserimento, cancellazione o permanenza nell’elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica gestionale unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui all’art. 29 comma 1 bis disp. Att. C.p.p.

    Per tutte le informazioni si rimanda alla sezione dedicata sul portale del CNF


    Ultimo aggiornamento

    28 Dicembre 2023, 14:45